
L'Ordinamento giuridico non ammette l'uso difensivo della discrezionalit amministrativa in materia di rinnovo licenza
Per dirla in altri termini: deve andare a fondo veramente e capire se l'episodio sintomo o no di inaffidabilit.
La Legge ripone questo ampio potere nelle mani della Questura?
Esiste un controllo, da parte di altri Organi, sull'applicazione della discrezionalit amministrativa, per verificare se e quando l'utilizzo del potere debordi verso l'arbitrio?
Cerchiamo di rispondere a queste domande, approfittando della sentenza n. 744 dell'8.10.2018 del Tar Bologna: una bella pronuncia, dove il Ministero dell'Interno la parte soccombente che paga anche le spese di lite.
Indice:
Nel caso sopra descritto, la Questura non pu rigettare la richiesta ritenendo che la denuncia sul versante amministrativo porti con se elementi sufficienti per ritenere che l'interessato non sia pi affidabile e, anzi, appaia incline all'abuso delle armi.
Una valutazione cos complessa e delicata chiaro che non pu essere circoscritta alla "querela". Altri elementi concorrono alla formazione dell'immagine tipo della persona affidabile in fatto di armi come, ad esempio, la sua incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, il possesso della licenza di caccia da decenni senza alcuna soluzione di continuit.
Il rinnovo dell'autorizzazione di polizia in materia di armi certamente legato ad una valutazione di perdurante affidabilit, rispetto a quella apprezzata in passato in occasione dell'esito positivo della precedente richiesta.
Se questo giudizio deve cambiare, il cambiamento pu derivare solo da circostanze sopravvenute rispetto all'ultimo provvedimento, oppure rispetto a fatti specifici anche antecedenti ma di cui non si era avuta notizia all'epoca.
In linea di massima vero che la Questura pu sviluppare una sua autonoma valutazione amministrativa della singola vicenda, al di l delle componenti penali, per cui anche la remissione di una querela non elimina quella valutazione.
Ma il giudizio che se ne ricava deve essere ancorato ad una reale valutazione dell'episodio oggetto di querela, proprio per verificare se esso abbia o meno un'influenza sull'affidabilit del richiedente il rinnovo del porto d'armi ad uso caccia.
Nel caso giudiziario preso ad esempio, la Questura commette due errori.
Il primo errore: ritiene che la querela sia sintomatica di circostanze dove si manifestata una palese aggressivit del soggetto. Vero, ma solo in teoria: la realt invece dice che non c' stato alcun accertamento processuale dei fatti raccontati in querela, tanto vero che vi stata la remissione e, dunque, l'attivit processuale ad un certo punto si fermata.
Il secondo errore: addirittura si spinge a teorizzare, in punto di diritto, che se il giudice avesse ritenuto che il ricorrente non aveva commesso alcuna minaccia, avrebbe dovuto trasmettere in Procura gli atti nei confronti del querelante per calunnia. Falso, in quanto la remissione della querela non consente alcun accertamento del fatto e, quindi, rende inconfigurabile la calunnia, che presuppone la falsit della denuncia del querelante per colpire il ricorrente pur sapendolo innocente.
Il caso commentato utile per una generalit di situazioni analoghe.
Nell'esempio, la persona interessata un anziano signore titolare dell'autorizzazione da moltissimi anni, che non ha mai causato problemi a nessuno, ne ha mai dato adito ad un rilievo penale o di polizia.
Pi in generale: il giudizio di inaffidabilit assegnato in quel modo sbagliato, per cui in questi casi corretto ricorrere al Tar. Magari anche segnalando la favorevole sentenza n. 744/18.
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